SINTESI
L’articolo 2 del DL n. 30 del 13 marzo 2021 prevede, al comma 1, la possibilità per uno dei due genitori alternativamente– in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza, infezione da COVID19 o quarantena del/la figlio/a di età inferiore a 16 anni – di lavorare in modalità agile.
Il comma 2 prevede che nel caso in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, per gli stessi periodi viene riconosciuto – sempre alternativamente tra i due genitori e solo per i minori di anni 14 – il diritto di astensione dal lavoro. Detta previsione è estesa anche ai genitori di figli con disabilità in condizione di gravità ex legge 104 per il quale venga interrotta l’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali venga disposta la chiusura. Per detti periodi si prevede la corresponsione di una indennità pari al cinquanta per cento della retribuzione e la copertura con la contribuzione figurativa.
Il comma 4 prevede invece la convertibilità in permessi ex comma 2 dei congedi parentali ordinari già fruiti a far data dal 01.01.2021 per le motivazioni sopra indicate.
Il comma 5 prevede che ricorrendo le ipotesi del comma 2 per genitori di figli/e tra i 14 e i 16 anni i permessi possano essere fruiti senza corresponsione di retribuzione e senza copertura contributiva ma con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto.
Il comma 6 prevede, per figli/e inferiori ai 14 anni e a solo beneficio di alcune categorie di lavoratori e lavoratrici (gestione separata, autonomi, sicurezza, difesa e soccorso pubblico, operatori sanitari o che operano nel contrasto alla pandemia) la possibilità, per figli/e conviventi minori di 14 anni di fruire del bonus baby sitting nella misura massima di 100 euro settimanali. Il bonus è erogato tramite libretto famiglia ed è estendibile ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS previa comunicazione del numero dei beneficiari da parte delle casse di appartenenza. Il bonus può essere erogato anche per iscrizione a centri estivi ed è comunque erogabile solo nel caso in cui il secondo genitore non fruisca dei benefici di cui ai commi da 1 a 4.
Si segnala che il comma 7 prevede l’incompatibilità tra la fruizione del lavoro agile e quella dei congedi da parte dell’altro genitore a meno che non si riferiscano a figli avuti da altra relazione e per i quali l’altro genitore non fruisca di nessuno strumento di sostegno previsto dai precedenti commi.
Il comma 8 prevede lo stanziamento per l’anno in corso di 282,5 milioni di euro e la sospensione delle domande nel momento in cui l’INPS ritenesse essersi raggiunto il limite di spesa indicato.
Il comma 9 prevede lo stanziamento di 10,2 milioni di euro destinati alla sostituzione del personale delle scuole che dovesse fruire dei benefici previsti nei commi precedenti.
Il comma 10 prevede il termine di applicazione delle misure al 30.06.2021.
I commi 11 e 12 contengono disposizioni attuative e l’esclusione di maggiori oneri per la finanza pubblica.
VALUTAZIONI:
Lo stanziamento adottato garantisce un periodo relativamente ampio di copertura ma ribadiamo che queste misure dovrebbero essere sottratte all’incertezza dei rinnovi periodici fino alla fine del periodo dell’emergenza.
Rappresenta un positivo elemento di novità rispetto alle precedenti disposizioni il fatto che si faccia riferimento alle situazioni oggettive di sospensione dell’attività didattica in presenza, infezione da Covid19 o quarantena, senza più distinguere la fonte, nazionale o locale, da cui proviene il provvedimento che dispone la sospensione dell’attività didattica.
L’emanazione del provvedimento con notevole ritardo rispetto al primo gennaio, pur prevedendosi adesso la copertura del periodo pregresso e la convertibilità dei congedi ordinari già fruiti, ha di fatto indotto lavoratrici e lavoratori a una fruizione limitata del diritto a causa dell’incertezza sulla copertura retributiva e contributiva. Continua ad apparire stridente la previsione di alternatività fra la fruizione di congedi e lo smart working dell’altro genitore, quasi a considerare la prestazione di lavoro agile come “strumento minore” rispetto alla prestazione in presenza tale da consentire contestualmente lo svolgimento delle attività di cura familiare. Questa impostazione rischia di essere particolarmente nociva per le lavoratrici che come evidenziano i dati accedono al lavoro agile in misura percentualmente maggiore, con possibili effetti in prospettiva sull’aumento del gap salariale esistente.
In questo senso sarebbe utile studiare delle forme di incentivazione all’utilizzo dei congedi da parte dei padri anche in una prospettiva di riforma strutturale postpandemia
Ribadiamo che sarebbe utile la previsione d’ estensione degli strumenti – oltre al bonus baby sitting - a lavoratori autonomi e collaboratori della gestione separata. Ancora una volta raccomandiamo che i congedi possano essere fruiti da tutti i tipi di famiglie senza preclusioni: continuiamo a ricevere segnalazioni circa la difficoltà di accesso agli strumenti di sostegno da parte del secondo genitore dello stesso sesso (riconosciuto da sentenza) in famiglie omoparentali, senza che l’INPS motivi i dinieghi che potrebbero dunque derivare sia da rigidità informatiche che da difformità applicative che generano discriminazioni nell’accesso alle misure. Occorre attraverso gli atti specifici uniformare i comportamenti delle diverse sedi sul territorio nazionale.
Un caro saluto.
Sandro Gallittu
Area Welfare CGIL Nazionale
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